Sez. 3 - , Sentenza n. 29491 del 14/11/2019 (Rv. 655830 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Immobile locato prima del pignoramento dal non proprietario - Inopponibilità alla procedura - Pagamento dei canoni al locatore - Applicabilità dell'art. 1189 c.c. - Condizioni - Azione del custode giudiziario per risarcimento danni da occupazione "sine titulo" - Limiti
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE
In materia di esecuzione forzata, il contratto di locazione di immobile stipulato, quale locatore, da parte del non proprietario prima del pignoramento del medesimo bene, ancorché valido, non è opponibile alla procedura esecutiva, essendo invece ad essa opponibile il pagamento liberatorio effettuato al locatore, anche dopo la trascrizione del pignoramento, dal conduttore in buona fede ex art. 1189 c.c, in deroga alla regola dell'inefficacia del pagamento al non legittimato (art. 560, comma 2, c.p.c.); sicché, il custode, che non ha titolo di pretendere il pagamento dei canoni di locazione essendo stati riscossi con effetto liberatorio nei confronti del "solvens", può agire per ottenere, previa dimostrazione dell'ammontare del danno da occupazione "sine titulo", la differenza tra questa, ove maggiore, e quanto già corrisposto al locatore a titolo di canoni di locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)