Sez. 1, Sentenza n. 5607 del 09/04/1984 Ud. (dep. 14/06/1984) Rv. 164835 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - NON PATRIMONIALE - FATTO CHE HA CAGIONATO IL DANNO EX ARTT. 185 E 198 COD. PEN. - DEFINIZIONE.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - NON PATRIMONIALE - FATTO CHE HA CAGIONATO IL DANNO EX ARTT. 185 E 198 COD. PEN. - DEFINIZIONE.*
Il reato che abbia cagionato un danno e che dà titolo al risarcimento anche del danno "non patrimoniale" non è il reato come fattispecie o modello legale, bensì il reato "come fatto illecito", cioè il reato nella sua materialità in cui si esprime l'efficacia causale dell'Azione dell'agente e che comprende sia elementi che fanno capo all'illecito penale sia quelli che fanno capo allo illecito civile. Ne discende che il fatto che ha cagionato un danno ancorché non patrimoniale, nella formulazione degli artt. 185 e 198 cod. pen., si identifica nell'Azione, commessa dall'agente, lesiva di un diritto la cui tutela non può che trovare legittimo inserimento nel processo penale la cui definizione ha carattere pregiudiziale nel successivo giudizio di quantificazione del danno stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)