Sez. 2, Sentenza n. 7761 del 15/11/1986 Ud. (dep. 27/06/1987) Rv. 176264 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - DANNEGGIATO CUI SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA LEGITTIMA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - DANNEGGIATO CUI SPETTA IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA LEGITTIMA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.*
In tema di Azione risarcitoria e di Costituzione di parte civile, il danneggiato, cui spetta il risarcimento del danno ancorché non patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cod. pen. e 22 cod. proc. pen., non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'Azione od omissione del soggetto attivo del reato. (V mass n 149538; (V mass n 164835).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)