Sez. 2, Sentenza n. 28679 del 23/12/2011 (Rv. 620799 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore - Criterio di ripartizione in deroga all'art.1123 cod.civ. - Delibera assembleare attuativa di disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale - Legittimità - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
In materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione di regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art.1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ascensore (come nella specie) siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1223 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)