diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6158 del 20/03/2006 (Rv. 586287 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento - Citerio di ripartizione in deroga all'art.1123 cod. civ. - Delibera assembleare attuativa di disposizione regolamentare - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586287-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

In materia di condominio di edifici, è legittima, in quanto posta in essere in esecuzione di una disposizione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale, la delibera assembleare che disponga, in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art.1123 cod. civ., che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)