Sez. 3, Sentenza n. 2897 del 26/10/1965 Ud. (dep. 26/02/1966) Rv. 100657 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Nel determinare, agli effetti dell'applicazione dell'art 61 n 7 o dell'art 62 n 4 cod pen, la rilevante gravita o la speciale tenuita del danno patrimoniale cagionato dal reato, devesi principalmente tener conto della oggettiva entita ci esso; si fara ricorso al sussidiario criterio di valutazione soggettiva (al riferimento, cioe, alla posizione economica dell'offeso) solo nel caso in cui il valore intrinseco del danno non sia di per se notevole alla stregua della valutazione oggettiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)