diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2302 del 16/01/1981 Ud. (dep. 14/03/1981) Rv. 148084 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO - PREVALENZA - CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA.*
Stato
decisa il 1981-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148084-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE DEL DANNO - CRITERIO OGGETTIVO - PREVALENZA - CRITERIO SOGGETTIVO - SUSSIDIARIETA.*

Ai fini della concessione dell'attenuante della speciale tenuita del danno bisogna ispirarsi principalmente a criteri oggettivi, avendo riguardo al livello economico medio della collettivita, e non al criterio della potenzialita economica del soggetto passivo che ha carattere sussidiario e puo essere utilizzato solo se il danno non sia oggettivamente rilevante. (Conf mass n 141664; (Conf mass n 124093; (Conf mass n 103305; (Conf mass n 100657; (Conf mass n 100278).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)