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Sez. 1, Ordinanza n. 1358 del 15/10/1969 Cc. (dep. 31/01/1970) Rv. 113786 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI PENALI - OBBLIGO - GIUDIZIO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113786-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI PENALI - OBBLIGO - GIUDIZIO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA.*

Anche in caso di incidente di esecuzione vige l'Obbligo di carattere generale sancito dal secondo comma dell'art 202 cod proc pen, secondo il quale la parte che impugna un provvedimento per i soli interessi civili deve notificare - a pena di decadenza - entro tre giorni la relativa dichiarazione alle altre parti interessate. (Conf 103993, anno 1967, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)