diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 604 del 20/02/1967 Cc. (dep. 27/04/1967) Rv. 103993 - 01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONI - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - SI ESTENDE AL GIUDIZIO DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1967-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103993-01

ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - IMPUGNAZIONI - IMPUGNAZIONE PER GLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONI - OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE - SI ESTENDE AL GIUDIZIO DI ESECUZIONE.*

Anche in caso di incidente di esecuzione vige l'Obbligo di carattere generale sancito dal secondo comma dell'art 202 cod proc pen secondo cui la parte che impugna un provvedimento per i soli interessi civili deve notificare a pena di decadenza entro tre giorni la dichiarazione relativa alle altre parti interessate. (Conf 103234, 103247, anno 1967, 100685, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)