Sez. 3, Sentenza n. 52040 del 02/03/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271357 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Presupposti - Incensuratezza dell'imputato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno prescinde dall'incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest'ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)