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Sez. 3, Sentenza n. 52040 del 02/03/2017 Ud. (dep. 15/11/2017) Rv. 271357 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Presupposti - Incensuratezza dell'imputato - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271357-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, la subordinazione del beneficio all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno prescinde dall'incensuratezza del condannato, atteso che tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest'ultimo sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reati, quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)