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Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 24/06/2014 Ud. (dep. 14/01/2015) Rv. 261778 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione - Eliminazione conseguenze dannose - Obbligo di restituzione - Ammissibilità anche in assenza di richiesta della parte civile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261778-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa. (Fattispecie di omesso versamento di contributi previdenziali, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al pagamento in favore dell'Inps delle quote non versate, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)