Sez. L, Sentenza n. 14324 del 20/12/1999 (Rv. 532380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al contratto collettivo del 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in ordine al calcolo dell'indennità di buonuscita.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - interpretando l'art. 96 del contratto collettivo del 1990/1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato - aveva escluso che, per il calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti cessati dal servizio prima del contratto suddetto, potessero trovare applicazione retroattiva i benefici economici dallo stesso previsti per i lavoratori in servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)