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Sez. L, Sentenza n. 8558 del 23/06/2000 (Rv. 537955 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Di buonuscita - Disciplina legale - Perdurante vigenza - Base di computo - Ultimo stipendio - Rilevanza - Modalità di finanziamento - Contribuzione proporzionale alla retribuzione - Conseguenze - Contratto collettivo 1990 - 1992 - Clausola relativa a computo dell'indennità di buonuscita sulla base di aumenti decorrenti dopo la cessazione del rapporto (e comunque non corrisposti) - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537955-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

Deve escludersi che il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, stipulato per il periodo 1990-1992, possa avere validamente previsto il computo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione comprensiva di tutti gli aumenti previsti dal medesimo contratto anche con riferimento ai lavoratori cessati dal servizio prima delle date stabilite per l'effettiva decorrenza degli aumenti, e nei cui confronti comunque sia mancata la corresponsione di detti aumenti e la relativa contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita, poiché una clausola in tal senso contrasterebbe con la disciplina legale di detta indennità; questa, infatti, è commisurata per legge all'ultimo stipendio percepito dal lavoratore (art. 220 d.P.R. n. 2092 del 1973 sul trattamento di quiescenza e art. 14 legge n. 829 del 1973, disposizione quest'ultima che, come precisa l'art. 21 della legge n. 210 del 1985, continua a regolare l'indennità di buonuscita pur dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro), ed era erogata da un ente diverso dal datore di lavoro, finanziato con i contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, proporzionali alle retribuzioni corrisposte, fin quando l'OPAFS è stato soppresso - con passaggio al datore di lavoro della erogazione delle prestazioni - dall'art. 1, comma quarantatreesimo, della legge n. 537 del 1993, rimanendo peraltro riconfermata la previgente disciplina dell'indennità di buonuscita dall'art. 13 del D.L. n. 98 del 1995, convertito dalla l. n. 204 del 1995.

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1973 num. 829 art. 14 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 220 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 1 com. 43 CORTE COST., Decreto Legge 01/04/1995 num. 98 art. 13, Legge 30/05/1995 num. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)