Sez. 3, Sentenza n. 17844 del 22/08/2007 (Rv. 599163 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta del godimento dell'immobile in ragione del verificarsi di evento non imputabile al debitore - Godimento, anche di mero fatto, del bene oggetto di locazione - Inconfigurabilità - Possibilità per la locatrice di utilizzazione diretta o di reimpiego dell'immobile nel periodo tra la cessazione del contratto e l'effettiva riconsegna del detto bene - Inconfigurabilità - Applicabilità dell'art. 1591 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta (nella specie a seguito dei danni causati da evento sismico e della conseguente emanazione di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità relative agli immobili oggetto del contratto e destinati a scuola), va esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 cod. civ., essendo inconfigurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati - sicché é da ritenersi non più dovuto il corrispettivo che, se corrisposto, determina un ingiustificato arricchimento da parte del (già) locatore - e neppure essendo configurabile la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni medesimi nel periodo tra la cessazione dei contratti e la loro effettiva riconsegna. (Nella specie la riconsegna degli immobili era avvenuta senza previa richiesta né costituzione in mora da parte della locatrice ben prima della proposizione della domanda giudiziale e i lavori di riattamento erano iniziati solo alcuni mesi dopo la riconsegna delle chiavi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)