Sez. 3 - , Sentenza n. 23987 del 26/09/2019 (Rv. 655032 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE | Impossibilità sopravvenuta del godimento dell'immobile a causa di evento non imputabile al debitore – Risoluzione del contratto - Art. 1591 c.c. – Applicabilità Esclusione - Fondamento – Art. 1463 c.c. – Applicabilità – Conseguenze – Domanda di restituzione dell’immobile – Necessità – Danno da ritardata restituzione – Oneri probatori gravanti sul locatore.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE
In caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti (nella specie per lo stato di inagibilità dell'immobile conseguente ad evento sismico), non trova applicazione l'art. 1591 c.c. - non essendo configurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati e la possibilità di una utilizzazione diretta o di un reimpiego da parte del locatore dei beni stessi nel periodo tra la cessazione del contratto e la effettiva riconsegna - ma la disciplina generale dettata dall'art. 1463 c.c. Ne consegue che il locatore è tenuto, per far valere il diritto alla restituzione del bene, a formulare apposita domanda - valendo essa a rendere imputabile al conduttore il ritardo - e, per ottenere il risarcimento del danno per ritardata restituzione, a dare prova di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata disponibilità dell'immobile, non potendo tale pregiudizio ritenersi sussistente in re ipsa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2037, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)