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Sez. 2, Sentenza n. 145 del 09/01/2007 (Rv. 594482 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Aventi causa dalle parti originarie - Opponibilità - Condizioni Trascrizione della domanda - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594482-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Ai fini dell'opponibilità, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., del giudicato agli aventi causa dagli originari contendenti, non è necessaria la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)