Sez. 3, Sentenza n. 3856 del 26/06/1982 (Rv. 421822 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" - SPETTANZA AL PROPRIETARIO NON LOCATORE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM" - SPETTANZA AL PROPRIETARIO NON LOCATORE - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL LOCATORE - INAMMISSIBILITÀ.*
La natura personale del rapporto di locazione comporta che, per tutte le controversie relative al rapporto stesso, ivi compresa quella inerente alla cessazione della proroga legale per necessità, la "legitimatio ad causam" va riconosciuta esclusivamente al locatore medesimo, ancorché persona diversa dal proprietario. Ne consegue l'improponibilità della suddetta domanda di cessazione della proroga, avanzata dal proprietario non locatore nei confronti del conduttore, con esclusione di ogni possibilità di integrazione del contraddittorio nei confronti del locatore, non vertendosi in tema di litisconsorzio necessario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)