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Sez. L, Sentenza n. 482 del 23/01/1982 (Rv. 418180 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROCACCIATORE DI AFFARI - LAVORATORE SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418180-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PROCACCIATORE DI AFFARI - LAVORATORE SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

L'attività del procacciatore d'affari, per poter essere inquadrata nello schema del rapporto di lavoro subordinato, non può prescindere dall'elemento della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore, inserito nella struttura dell'impresa di cui è collaboratore, alle Disposizioni ed alle istruzioni tecniche impartite dal datore di lavoro ed al potere direttivo e disciplinare di quest'ultimo, ancorché la sussistenza o meno di tale elemento debba essere apprezzata tenendo conto della speciale natura della prestazione lavorativa e delle mansioni esercitate. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - ha ritenuto la natura autonoma dell'attività, in considerazione della massima autonomia di cui il lavoratore, non soggetto ad alcuna direttiva organizzativa, godeva in ordine al procacciamento degli affari e alle varie modalità del lavoro). (V 2718/79, mass n 392096; (V 455/70, mass n 345456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)