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Sez. 2, Sentenza n. 455 del 25/02/1970 (Rv. 345456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRODUTTORE O PROCACCIATORE D'AFFARI - SUBORDINAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRODUTTORE O PROCACCIATORE D'AFFARI - SUBORDINAZIONE - ESTREMI.*

Anche nell'ipotesi di 'un produttore o procacciatore di affarì ovvero nell'ipotesi di 'un propagandista di commerciò, per stabilire se ricorra il requisito della subordinazione, va tenuto conto che lo assoggettamento del lavoratore alle Disposizioni ed alle istruzioni tecniche impartite dal datore di lavoro ed al potere direttivo e disciplinare di quest'ultimo puo subire particolari adattamenti secondo la speciale natura del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa o delle mansioni esercitate. Nelle dette ipotesi correttamente il giudice di merito trae elementi per accertare il requisito della subordinazione dalle modalita di esplicazione dell'attivita lavorativa del 'produttorè o del 'propagandistà in rapporto alle Disposizioni o istruzioni da lui ricevute circa la clientela da visitare e l'itinerario da seguire a tale scopo e circa l'impiego del tempo di lavoro e dalla sottoposizione della attivita lavorativa alla direzione e al controllo dell'altra parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)