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Sez. 3, Sentenza n. 9686 del 24/09/1990 (Rv. 469323 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CESSIONE DEL GODIMENTO DI MANUFATTO ADIBITO A PORCILAIA - MANCANZA DI FONDO DESTINATO AD ALLEVAMENTO - AFFITTO AGRARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469323-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CESSIONE DEL GODIMENTO DI MANUFATTO ADIBITO A PORCILAIA - MANCANZA DI FONDO DESTINATO AD ALLEVAMENTO - AFFITTO AGRARIO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al contratto, avente ad oggetto la cessione del godimento di un manufatto adibito a porcilaia, senza alcuna area annessa, non è ravvisabile un affitto agrario, e va conseguentemente negata la Competenza del giudice specializzato agrario, alla stregua della Mancanza di un fondo destinato all'allevamento, mentre non rileva che a tale allevamento il cessionario possa in effetti provvedere utilizzando i prodotti di un altro fondo, goduto in base a distinto rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 2135, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)