Sez. 3, Sentenza n. 21492 del 07/11/2005 (Rv. 585350 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratto di affitto di azienda ittica - Qualificazione come contratto di affitto di fondo rustico - Elementi essenziali - Oggetto del contratto - Godimento del fondo - Configurabilità - Oggetto del contratto - Godimento e sfruttamento delle vasche - Configurabilità come affitto di fondo rustico - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Ricorrono gli estremi dell'affitto di fondi rustici solo quando il contratto abbia ad oggetto la cessione del godimento di un terreno al fine di ricavarne il reddito agricolo derivante dalla sua coltivazione; ne consegue che se - come nella specie - oggetto del contratto è il godimento, per lo sfruttamento economico, di alcune strutture (vasche per l'allevamento ittico) poste su un terreno che, per la sua limitata estensione, costituisce solo la superficie di appoggio di tali strutture e dell'area ad esse circostante, destinata a consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla "coltivazione " del pesce nelle vasche, il contratto in questione non è qualificabile come affitto di fondo rustico e ad esso non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 1 e seguenti della legge n. 203 del 1982.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 102 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)