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Sez. L, Sentenza n. 4316 del 24/03/2001 (Rv. 545160 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - IN GENERE | Rapporto di lavoro con associazione sindacale - Articolazione territoriale - Individuazione del datore di lavoro - Norme statutarie - Insufficienza - Principio di effettività - Operatività - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545160-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - IN GENERE

In tema di rapporto di lavoro con un'associazione sindacale dotata di articolazioni territoriali, per individuare il titolare del rapporto controverso non è sufficiente fare riferimento alle disposizioni statutarie ma deve farsi ricorso al principio dell'effettività; infatti, non è sufficiente l'astratta previsione dello statuto a configurare nelle strutture territoriali delle associazioni non riconosciute un centro d'interessi autonomo e distinto dalla struttura nazionale, essendo necessari autonomia patrimoniale e organizzazione propria; anche quando ricorrano tali condizioni, un rapporto di lavoro svolto in ambito locale può far capo alla struttura nazionale se questa è l'effettiva beneficiaria delle prestazioni e dalla stessa provengano ordini e direttive (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui controparte del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente nell'ambito della segreteria regionale era la struttura nazionale del sindacato, che dava disposizioni e direttive e corrispondeva la retribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)