Sez. 1, Sentenza n. 2228 del 04/06/1975 (Rv. 376022 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL RESISTENTE NEL CONTRORICORSO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - OMISSIONE - IMPROCEDIBILITA - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL RESISTENTE NEL CONTRORICORSO - IRRILEVANZA.*
Il ricorso per Cassazione che non sia stato depositato nella cancelleria della Corte deve essere dichiarato improcedibile anche se la parte resistente non abbia sollevato alcuna eccezione in tal senso nel controricorso, in quanto la parte nei cui confronti viene proposto il ricorso per Cassazione ha il diritto di opporre le sue difese mediante controricorso senza esser tenuta ad accertarsi preventivamente che il ricorso sia stato depositato nel termine prescritto e che, comunque, non ricorre alcuna causa di improcedibilita. (Conf 2127/73, mass n 365328).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)