Sez. 3, Sentenza n. 4481 del 12/07/1980 (Rv. 408356 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE E MANCATA ECCEZIONE D'IMPROCEDIBILITA - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE E MANCATA ECCEZIONE D'IMPROCEDIBILITA - IRRILEVANZA.*
A norma del disposto dell'art 369 cod proc civ, il ricorso per Cassazione deve essere depositato nella cancelleria della suprema Corte, a pena d'improcedibilita, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro cui e proposto. Tale termine e perentorio e la sua inosservanza va rilevata d'ufficio, non ostandovi l'avvenuta Costituzione del resistente e la mancata eccezione d'improcedibilita da parte dello stesso. (Conf 3564/76, mass n 382318; (Conf 2228/75, mass n 376022).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)