Sez. L, Sentenza n. 1684 del 05/02/2003 (Rv. 560258 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO | Garanzie ex art. 22 Statuto lavoratori - Ambito soggettivo - Qualificazione dei lavoratori come dirigenti di una rappresentanza aziendale - Carattere imprescindibile - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - TRASFERIMENTO
La garanzia posta dall'art. 22 dello Statuto dei lavoratori - secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1979 num. 300 art. 19, Legge 20/05/1979 num. 300 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)