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Sez. L, Sentenza n. 7386 del 04/07/1991 (Rv. 472932 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Trasferimento | Garanzie ex art. 22 St. Lavoratori - Ambito soggettivo - - Qualificazione dei lavoratori come dirigenti di una rappresentanza aziendale - Carattere imprescindibile - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472932-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Trasferimento

La garanzia posta dall'art. 22 della legge n. 300 del 1970 - secondo cui il trasferimento del dirigente di una rappresentanza sindacale aziendale è consentito solo previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza - riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell'organismo sindacale suddetto, svolgano, per le specifiche funzioni da essi espletate, un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)