Sez. 1, Sentenza n. 5338 del 04/10/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 214846 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca del provvedimento di ammissione su richiesta dell'intendente di finanza - Giudice competente - Richiamo ai criteri indicati nell'art.6, comma 4, legge n. 217 del 1990 - Applicabilità - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
A norma dell'art.10, comma 2, della legge n.217 del 1990, che richiama espressamente l'art.6, comma 4, della stessa legge, il giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, avanzata dall'intendente di finanza, va individuato nel tribunale o nella corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il suddetto provvedimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza di revoca emessa dal GIP che aveva a suo tempo disposto l'ammissione al beneficio).
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 com. 2 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)