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Sez. 6, Sentenza n. 1078 del 26/03/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 211956 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca del provvedimento ammissivo - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Reclamabilità davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211956-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

La revoca "ex officio" di un provvedimento di ammissione al patrocinio dei non abbienti - per essere stata l'ammissione disposta erroneamente con riguardo a reati per i quali la legge non la consente - rientra certamente nel generale potere di autotutela della pubblica amministrazione, non rilevando, pertanto, che essa non sia specificamente contemplata tra i casi di revoca dall'art. 10 legge 30 luglio 1990, n. 217. Il provvedimento di revoca non è peraltro ricorribile per cassazione, essendo invece reclamabile a norma dell'art. 6, comma 4, della predetta legge, davanti allo stesso giudice che lo ha emesso.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST., Legge 30/07/1990 num. 217 art. 6 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)