Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 21/10/1969 (Rv. 343537 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - VENDITA DI MACCHINE - DENUNCIA DI VIZI DI FUNZIONAMENTO - REVISIONE O RIPARAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - CONFIGURABILITA - EFFETTI - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA GARANZIA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - VENDITA DI MACCHINE - DENUNCIA DI VIZI DI FUNZIONAMENTO - REVISIONE O RIPARAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - CONFIGURABILITA - EFFETTI - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA GARANZIA - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE.*
Il comportamento del venditore, il quale, in seguito a denuncia anche non formale dei vizi di funzionamento di macchine o apparecchiature meccaniche, si presta con propri tecnici alla revisione o alla riparazione dei difetti lamentati, puo essere interpretato come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, con la conseguente assunzione dell'Obbligo della garanzia per la completa eliminazione dei vizi riscontrati. Tale riconoscimento impedisce la decadenza per la denuncia dei vizi ed interrompe la prescrizione, se il venditore riconosce anche implicitamente il diritto alla garanzia, con la conseguenza che dalla data di esso incomincia a decorrere un nuovo termine. (sulla prima parte, Conf 767-68, massima n 332019 sulla seconda V 3344-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)