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Sez. 3, Sentenza n. 767 del 08/03/1968 (Rv. 332019 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - VENDITA DI MACCHINE - COMPORTAMENTO DEL VENDITORE CHE, IN SEGUITO A DENUNCIA DI VIZI DI FUNZIONAMENTO, SI PRESTA ALLA REVISIONE O ALLA RIPARAZIONE DELLE MACCHINE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO COME RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332019-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- TERMINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - VENDITA DI MACCHINE - COMPORTAMENTO DEL VENDITORE CHE, IN SEGUITO A DENUNCIA DI VIZI DI FUNZIONAMENTO, SI PRESTA ALLA REVISIONE O ALLA RIPARAZIONE DELLE MACCHINE - INTERPRETAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO COME RICONOSCIMENTO DELL'ESISTENZA DEL VIZIO - POSSIBILITA.*

Nelle vendite di macchine o apparecchiature meccaniche il comportamento del venditore, il quale, in seguito a denuncia, anche non formale, di vizi di funzionamento, si presta con propri tecnici alla revisione o alla riparazione dei detti difetti lamentati, puo essere interpretato, nella valutazione complessiva del comportamento dei contraenti, demandata al giudice di merito, come un riconoscimento dei difetti della cosa venduta, con la conseguente assunzione dell'Obbligo della garanzia per la completa eliminazione dei difetti riscontrati. Conforme alla sentenza n. 2229-66, massima n.324355.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)