Sez. 1, Ordinanza n. 830 del 10/04/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139165 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - SVANTAGGIO PER L'IMPUTATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - SVANTAGGIO PER L'IMPUTATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il giudizio direttissimo non puo comunque nuocere all'imputato, che e cosi giudicato sulla base di prove raccolte nel rispetto dei canoni del contraddittorio, dell'oralita e della immediatezza. (fattispecie in tema di reati valutari in cui si e anche ritenuto che il pericolo di un'istruzione probatoria carente non incida sul diritto di difesa dell'imputato, potendo trovare un correttivo nella rinnovazione del dibattimento in appello o nell'annullamento della decisione in Cassazione ogniqualvolta ne manchi o sia contraddittoria la motivazione).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)