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Sez. 1, Sentenza n. 6194 del 03/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149496 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA PRIMA DELL'UDIENZA - ASSENZA DELL'IMPUTATO IN DIBATTIMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149496-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA PRIMA DELL'UDIENZA - ASSENZA DELL'IMPUTATO IN DIBATTIMENTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In tema di giudizio direttissimo tipico la presenza fisica dello imputato non è necessaria nel caso in cui, prima della udienza, vi sia stata la contestazione dell'accusa. In tal caso l'assenza dello imputato non ha impedito la Costituzione del rapporto processuale. (fattispecie in cui la imputazione risultava contestata all'imputato detenuto per altra causa nell'ordine di traduzione. La Corte, sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto, nonostante la rinuncia dell'imputato a comparire in udienza, validamente costituito il rapporto processuale, sottolineando come in ogni caso una tale situazione non sia produttiva della nullità di cui al n. 3 dell'art. 185 cod. proc. pen., posto che una persona giudicata immediatamente, nel rispetto dei canoni del contraddittorio e dell'oralità, non può dolersi di aver subito una lesione del diritto di difesa). (Conf. Mass. N. 146402; (Conf. Mass. N. 139374; (Conf. Mass. N. 139165; (Conf. Mass. N. 137620; (Conf. Mass. N. 135249; (contra mass. N. 146705).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)