Sez. U, Sentenza n. 6917 del 07/04/2015 (Rv. 634917 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Trasferimento cautelare del magistrato - Applicabilità dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico del magistrato, il trasferimento cautelare, essendo diretto a tutelare i principi fondamentali della funzione giurisdizionale e il prestigio dell'istituzione giudiziaria, non è soggetto all'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto le agevolazioni circa la vicinanza tra la sede di lavoro e il domicilio della persona handicappata da assistere sono concesse da tale norma "ove possibile".
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)