Sez. U, Sentenza n. 25815 del 11/12/2007 (Rv. 601082 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Misure cautelari - Trasferimento d'ufficio - Presupposti - Procedimento in contraddittorio con l'interessato. Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 107 Cost. - Manifesta infondatezza.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, l'art. 13, comma 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha introdotto la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, prevedendo che la destinazione in via cautelare e provvisoria del magistrato ad altra sede e funzione possa essere adottata soltanto ove sussistano gravi motivi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, previa instaurazione di un procedimento in contraddittorio con il magistrato stesso e con la più ampia garanzia del diritto di difesa. È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione in riferimento all'art. 107 Cost., che, nel sancire il principio dell'inamovibilità dei magistrati, prevede che essi possano essere destinati ad altre sedi o funzioni con decisione del Cons. Sup. Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dall'ordinamento giudiziario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)