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Sez. 1 - , Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669365-02

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.

Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)