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Sez. U, Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092-02)

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE | Mutuo bancario - Piano di ammortamento "alla francese" - Omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi - Indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale e violazione sulla trasparenza bancaria - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671092-02

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Civ. art. 821, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)