Sez. 3, Sentenza n. 14955 del 14/02/2024 Ud. (dep. 11/04/2024) Rv. 286170-01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE | Unificazione del giudizio rescindente e rescissorio - Udienza dibattimentale ex art. 636 cod. proc. pen. - Duplice valutazione - Legittimità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE
In tema di revisione, la fase rescissoria, nell'attuale assetto normativo, non dev'essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Corte di appello, all'udienza dibattimentale fissata a norma dell'art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell'istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla
valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l'acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)