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Sez. U, Sentenza n. 624 del 26/09/2001 Ud. (dep. 09/01/2002) Rv. 220443 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI | Prove non acquisite nel precedente giudizio o acquisite e non valutate - Prove nuove - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220443-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - CASI

In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)