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Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 13/07/1971 (Rv. 353085 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL TITOLO SECONDO DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA ALLE SOLE ABITAZIONI PRIVATE - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA PER GLI ACQUISTI DI SUOLI EDIFICATORI - AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI A COLLETTIVITA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353085-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL TITOLO SECONDO DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - APPLICABILITA ALLE SOLE ABITAZIONI PRIVATE - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA PER GLI ACQUISTI DI SUOLI EDIFICATORI - AREE DESTINATE ALLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DESTINATI A COLLETTIVITA - INAPPLICABILITA.*

Le agevolazioni previste dal titolo secondo (artt 13 e seguenti) della legge 2 luglio 1948, n 409, non sono applicabili ad edifici diversi da quelli destinati ad uso di abitazione private. Il beneficio dell'imposta fissa di registro per gli acquisti di aree edificabili (art 14, legge n 408 del 1949 citata) non spetta, pertanto, se l'area e destinata alla costruzione di edifici adibiti ad ospitare collettivita di persone, come le colonie climatiche e gli edifici scolastici. (V 2361'63' 1870'68, mass n 333836' 2361'63).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)