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Sez. 1, Sentenza n. 1870 del 12/06/1968 (Rv. 333836 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - LEGGE 2 LUGLIO 1949 N 408 - CASA DI ABITAZIONE- NOZIONE - EDIFICIO ACCOGLIENTE COLLETTIVITA RELIGIOSE - APPLICABILITA ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1968-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333836-01

TRIBUTI ERARIALI - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) IN GENERE - LEGGE 2 LUGLIO 1949 N 408 - CASA DI ABITAZIONE- NOZIONE - EDIFICIO ACCOGLIENTE COLLETTIVITA RELIGIOSE - APPLICABILITA ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA.*

Non sono applicabili ad edifici diversi da quelli destinati ad uso di abitazione privata le agevolazioni previste dal titolo secondo (art 13 e segg.) della legge 2 luglio 1949, n. 408. Tali agevolazioni si applicano alle costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di case di abitazione, che siano compiute nei limiti temporali previsti dalla legge, e non si estendono alle ricostruzioni destinate ad ospitare temporaneamente collettivita di persone, come edifici scolastici, ospedali, case di cura, collegi e simili, equiparabili alle case di abitazione soltanto ai fini dell'esenzione venticinquennale a scalare dell'imposta sui fabbricati. Con l'espressione casa di abitazione adoperata nella richiamata legge, il legislatore ha inteso riferirsi alle sole costruzioni destinate ad ospitare nuclei familiari, come e dato desumere dal significato letterale della formula comune, che corrisponde a quello tecnico-giuridico, recepito nell'art. 1022 cod.civ. e dal fatto altresi, che, per caratterizzare le case di lusso, escluse dalle agevolazioni fiscali e tributarie, il DM 7 gennaio 1950 si e esclusivamente riferito a case destinate ad alloggiare nuclei familiari. Nella nozione di case di abitazione agli effetti dell'applicabilita della legge n. 408 del 1949 non risultano pertanto gli edifici destinati ad accogliere collettivita religiose (collegi - seminari). Non e fondata la questione di legittimita costituzionale della norma in questione, nella interpretazione restrittiva sopra precisata, in relazione all'art. 3 Costituzione - sotto il profilo, cioe, che concreterebbe una discriminazione tra coloro che hanno formato un nucleo familiare e quelli che vi hanno rinunziato per fini spirituali- in quanto l'agevolazione fiscale concessa con la anzidetta norma, e prevista per la costruzione di case di abitazione, senza alcun limite per i cittadini, potendo anche quelli che vivono in comunita religiose usufruire dello stesso beneficio nel caso che costruiscano per se o per propri congiunti, case di civile abitazione destinate ad ospitare nuclei familiari, limitatamente alle quali il beneficio fiscale e previsto. (V. N. 2040-65 n. 2361-63 n. 2306-63).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)