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Sez. 1, Sentenza n. 690 del 17/03/1970 (Rv. 345907 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI FILIAZIONE NATURALE - EFFETTI - DISCIPLINA NORMATIVA - INDEROGABILITA - ATTINENZA ALL'ORDINE PUBBLICO - OSSERVANZA - ESERCIZIO DI AZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DEL PM - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345907-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI FILIAZIONE NATURALE - EFFETTI - DISCIPLINA NORMATIVA - INDEROGABILITA - ATTINENZA ALL'ORDINE PUBBLICO - OSSERVANZA - ESERCIZIO DI AZIONE GIUDIZIALE DA PARTE DEL PM - AMMISSIBILITA.*

La dichiarazione giudiziale di filiazione naturale ed il riconoscimento volontario hanno un complesso di effetti, personali e patrimoniali, che trascendono i rapporti fra genitori e figli naturali e si riflettono direttamente anche nella sfera giuridica dei terzi. Le norme relative ai casi ed ai limiti per il riconoscimento della prole naturale attuano quel necessario coordinamento fra la protezione della prole naturale e la tutela dei diritti della famiglia legittima. Esse non possono essere derogate dagli interessati, ed attengono all'ordine pubblico interno, la cui osservanza puo essere tutelata dal P m anche con Azione giudiziale diretta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 73, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)