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Sez. 1, Sentenza n. 2534 del 29/07/1971 (Rv. 353585 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO - NECESSITA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI REVOCA DELLA PARTE CHE HA SOTTOSCRITTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353585-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO - NECESSITA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO AD OPERA DELL'ALTRO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DI REVOCA DELLA PARTE CHE HA SOTTOSCRITTO - EFFETTI.*

Nell'ipotesi in cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam ai fini della validita del contratto, alla mancata sottoscrizione dell'atto sopperisce la produzione in giudizio, e l'invocazione in proprio favore dell'atto stesso da parte del contraente che non abbia manifestato anteriormente alla produzione del documento, la volonta di revocare il proprio consenso. (Conf 737'70, mass n 345907' 1777'68, mass n 333683).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)