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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015 (Rv. 636873 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione - Deduzione generica di violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale nella liquidazione delle spese - Inammissibilità -- Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636873-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)