Sez. 3, Sentenza n. 22287 del 21/10/2009 (Rv. 609823 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Impugnazione di pronuncia relativa alla liquidazione delle spese del giudizio - Obbligo di specificazione degli errori commessi dal giudice con precisazione delle voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore ritenute violate e delle singole spese non riconosciute - Necessità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
L'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese giudiziali non può essere accolta se con essa non vengono specificate le singole voci che la parte assume come alla stessa spettanti e non riconosciute, non essendo il giudice del gravame vincolato in alcun modo da eventuali determinazioni quantitative formulate dalla medesima parte impugnante in difetto della individuazione degli specifici errori che essa attribuisce al giudice come commessi nella decisione impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)