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Sez. 2, Sentenza n. 2065 del 26/10/1971 Ud. (dep. 04/04/1972) Rv. 120654 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL REATO - DIFFERENZE COL FAVOREGGIAMENTO REALE.*
Stato
decisa il 1971-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120654-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - ELEMENTO CARATTERIZZANTE DEL REATO - DIFFERENZE COL FAVOREGGIAMENTO REALE.*

L'elemento che caratterizza il delitto di ricettazione e che serve a distinguerlo da quello di favoreggiamento reale e il fine specifico che nella ricettazione e costituito dall'intento di procurare a se o ad altri un profitto, mentre nel favoreggiamento non e richiesto tale fine, giacche l'agente, senza alcuno scopo personale di locupletazione, aiuta altri ad assicurarsi il prodotto o il profitto di un reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)