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Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 23/02/1982 Ud. (dep. 30/07/1982) Rv. 154841 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO - ESTREMI - FAVOREGGIAMENTO REALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154841-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ A TITOLO DI CONCORSO - ESTREMI - FAVOREGGIAMENTO REALE - DIFFERENZE.*

Quando la cooperazione delittuosa con gli altri imputati è intesa al conseguimento di un fine di lucro, di un'utilità concreta e materiale mediante l'ottenuto possesso delle cose di provenienza furtiva o mediante l'intromissione per far acquistare ad altri l'ingiusto profitto, ricorre il delitto di ricettazione e non quello di favoreggiamento reale, che consiste invece nella condotta di chi presta l'aiuto richiesto, per assicurare ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, disinteressatamente e senza fine di locupletazione. (Conf mass n 113283; (Conf mass n 115307; (Conf mass n 116773; (Conf mass n 120654; (Conf mass n 146538; (Conf mass n 151021; (Conf mass n 151693).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)