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Sez. L, Sentenza n. 2052 del 20/02/1993 (Rv. 481010 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria | Disciplina ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Rapporto di agenzia ex art. 409 stesso codice - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481010-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Sentenza - Di condanna - Svalutazione monetaria

La disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., relativa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sui crediti di lavoro, trova applicazione con riguardo non solo al rapporto di lavoro subordinato ma a tutti i rapporti menzionati nell'art. 409 dello stesso codice; essa, pertanto, è applicabile anche nel caso di rapporto di agenzia, se connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale (dell'agente), carattere, quest'ultimo, che, nel caso di agente persona fisica, si presume fino a prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)