Sez. L, Sentenza n. 7846 del 04/04/2006 (Rv. 588533 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Disciplina di cui all'art. 429 cod. proc. civ. e successive modificazioni - Ambito di applicazione - Rapporto di lavoro autonomo ex art. 409 n. 3) cod. proc.civ. - Inclusione - Liquidabilità d'ufficio degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati successivamente alla sentenza di primo grado - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
L'art. 429 cod. proc. civ. è applicabile anche ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 409 n. 3) dello stesso codice di rito ed, inoltre, gli interessi e la rivalutazione monetaria relativi al credito di lavoro ed afferenti al periodo successivo alla sentenza di primo grado devono essere liquidati d'ufficio dal giudice di appello, trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito e concorrono ad esprimere l'entità esatta al momento della liquidazione con la conseguenza che la mancanza di apposita istanza dell'interessato non esclude il potere-dovere del giudice di provvedere a determinare l'esatta consistenza del credito riconosciuto al lavoratore al momento suddetto, secondo il combinato disposto dello stesso art. 429 cod. proc. civ. e dell'art. 150 disp. att. del medesimo codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)