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Sez. 2, Sentenza n. 1345 del 14/05/1973 (Rv. 363983 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORO USURANTE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363983-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - LAVORO USURANTE - RILEVANZA.*

Nell'ambito di quei fattori individuali che incidono sulla misura della diminuzione della capacita di guadagno del lavoratore affetto da invalidita (quali l'eta, le attitudini, l'esperienza professionale, eccetera) deve trovare collocazione il carattere usurante dell'impiego delle energie lavorative residue, nel senso che, qualora la riduzione della capacita di guadagno scenda sotto il limite legale per effetto di un impiego usurante delle energie di lavoro del soggetto in minorate condizioni fisiche, tale usura debba essere valutata come elemento incidente in modo negativo sulla capacita di guadagno considerata nel tempo ed elemento concorrente a delineare l'invalidita pensionabile ai sensi dell'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636. (V 163/73, mass n 361942).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)