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Sez. 2, Sentenza n. 163 del 16/01/1973 (Rv. 361942 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LAVORO USURANTE.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361942-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LAVORO USURANTE.*

Non e concepibile la persistenza di una sufficiente capacita di guadagno quando la concreta occupazione e il conseguimento del correlativo profitto possono determinare un pregiudizio ulteriore per le condizioni fisiche dell'assicurato: il che si verifica sia quando il lavoro richieda uno sforzo eccessivo e doloroso sia, e soprattutto, quando esso comporti uno sfruttamento anormale delle energie residue e, quindi, una situazione di pericolo per la salute o addirittura per la vita dell'assicurato. (Conf 2723/71, mass n 353890).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)